Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8965 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8965 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RIMINI
nei confronti di:
GIANNUZZI ELIOS N. IL 27/03/1977
TAMAGNINI LAURA N. IL 11/12/1984
avverso la sentenza n. 862/2004 GIUDICE DI PACE di RIMINI, del
09/01/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 9 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Rimini, che, nel procedimento contro GIANNUZZI Elios, imputato di lesioni e minacce, e TAMAGNINI Laura imputata di ingiurie, aveva dichiarato
l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente Pubblico Ministero deduce violazione di legge per avere il giudice del merito ritenuto applicabile ai delitti di competenza del Giudice di pace la prescrizione triennale di cui al V
comma dell’art. 157 c.p. nella formulazione di cui alla L. 251/05, rilevando l’applicabilità della
prescrizione ordinaria, operante al massimo in anni sette e mesi sei, oltre sospensioni, come da
costante giurisprudenza, anche costituzionale, prescrizione che al momento della pronuncia della
sentenza non sarebbe stata operante.
Osserva il Collegio che le argomentazioni del Pubblico Ministero ricorrente sono fondate su di
una corretta lettura della costante e consolidata giurisprudenza in materia.
Peraltro il ritardo con cui il ricorso è pervenuto a questa Corte ha comportato che nelle more sia
in concreto intervenuta la prescrizione massima applicabile ai delitti in questione, nonostante
l’intervento di sospensioni per giorni 168.
In definitiva quand’anche venisse annullata la sentenza impugnata, il giudice del merito non potrebbe fare altro che rilevare l’intervenuta prescrizione, con pronuncia in concreto del medesimo
segno di quella impugnata.
Le vicissitudini del ricorso che a questo Collegio non spetta accertare hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara in
issibile il ricorso del Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza di
interesse.
Così deciso in Romal 9
aio 2014.

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