Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8963 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8963 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MERIANI NICOLA N. IL 05/09/1962
avverso il decreto n. 15/1991 TRIBUNALE di AVELLINO, del
25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 25.10.2011 il Tribunale di Avellino rigettava l’istanza di
revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. applicata
a Nicola Meriani per la durata di anni due dallo stesso tribunale in data
25.5.1991.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato personalmente con il

valutazione della attuale pericolosità, tenuto conto che il Tribunale di
sorveglianza di Bologna ha riconosciuto la qualifica di collaboratore di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere qualificato appello atteso che, come è stato più volte
affermato da questa Corte, non sono ricorribili per saltum dinanzi alla Corte di
cassazione i decreti con i quali viene applicata la misura di prevenzione ed,
altresì, quelli relativi alla revoca della misura (Sez. 2, n. 648, 31/01/2000,
Terracciano, rv. 215397).
Conseguentemente, in applicazione del principio di cui all’art. 568 comma 5
cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato come appello e deve essere
disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Napoli.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

quale denuncia il vizio della motivazione del decreto impugnato in ordine alla

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