Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8962 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8962 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BAGG1 MARCO N. IL 22/03/1961
avverso la sentenza n. 214/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.10.2011 la Corte di appello di Brescia riformava
parzialmente la sentenza di primo grado nei confronti di Marco Baggi,
condannato in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 1, legge 1423 del 1956
per non essere comunicato alla autorità preposta alla sorveglianza il luogo di
dimora, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la
pena nella misura di mesi uno e giorni dieci di arresto.

difensivo secondo il quale non sussisteva l’elemento soggettivo del reato
trovandosi l’imputato nella condizione di non potere comunicare il luogo di
dimora, atteso che tale assunto risulta indimostrato ed il Baggi soltanto dopo un
anno dalla sottoposizione alla misura si era presentato alla p.g..

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il
vizio della motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà ed
illogicità avuto riguardo alla prova della responsabilità, ribadendo che vi era ona
oggettiva impossibilità di indicare il luogo di dimora, atteso che il ricorrente dopo
la lunga detenzione non aveva alcuna dimora ed aveva girato in luoghi diversi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto, volte ad una
valutazione alternativa di quanto emerso nel processo non consentita nel giudizio
di legittimità. Il ricorso è fondato sulla mera riproposizione delle censure poste a
fondamento dell’appello sulle quali la Corte territoriale ha adeguatamente
motivato con discorso giustificativo immune dai dedotti vizi di illogicità e
contraddittorietà.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ i
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

2

Ad avviso della Corte territoriale doveva ritenersi infondato l’assunto

QAA

3 (Io pou.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

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