Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 896 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 896 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Hamami Abdeljawad Saleh , n. in Tunisia il 14/01/1982;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova in data 03/06/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO
1. Hamami Abdeljawad Saleh ha proposto ricorso nei confronti della sentenza
della Corte d’Appello di Genova del 03/06/2014 che ha confermato la sentenza
del G.i.p. del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui agli artt. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), 337 c.p. (capo b) e 582, 585, 576
c.p. (capo c), riconosciuta la continuazione tra detti, ultimi due, reati.

2. Con un primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in
relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui al capo

Data Udienza: 17/11/2015

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a) e i restanti in considerazione della non programmabilità di questi, pur non
essendo imprevedibile l’eventuale intervento della polizia; ma, così facendo, la
Corte non ha considerato che la previsione dell’art. 81 c.p. non richiede una
dettagliata progettazione in relazione allo svolgimento dei reati quanto ad
occasioni, tempi e modalità delle condotte.

mancata riduzione della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione
tra i reati sub b) e c) tenuto anche conto che le lesioni sono risultate pari a giorni
sette.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso
costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il
cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto
da adeguata motivazione (cfr. Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv.
254006), va osservato che, nella specie, la decisione della Corte genovese è, sul
punto relativo, immune da censure di sorta.
L’imputato è stato condannato, oltre che per avere venduto sostanza
stupefacente, anche per avere usato violenza e cagionato lesioni al carabiniere
che era intervenuto dopo avere assistito alla consegna dell’involucro contenente
eroina.
La sentenza impugnata, condividendo il percorso argomentativo del giudice di
primo grado, ha dunque posto in rilievo la impossibilità di ritenere che
l’imputato, nel momento in cui si era determinato a cedere lo stupefacente,
avesse già deliberato di usare violenza a seguito di un fatto (ovvero appunto
l’intervento delle forze dell’ordine) insorto solo successivamente alla
consumazione del primo reato.
Tale decisione appare corretta atteso che, come ripetutamente affermato da
questa Corte, ai fini dell’unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole
violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano
parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un
determinato fine (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 5599/14 del 03/10/2013,
Hudorovich, Rv. 258862); ancora più specificamente si è aggiunto che l’identità
del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità
spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie
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3. Con un secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla

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incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva
programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l’occasionalità di uno
dei due (Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643 e Sez. 5, n.
1863/99 del 26/11/1998, Esposito, Rv. 212519); sicché, già in passato, è stata
esclusa la ricorrenza dell’identità del disegno criminoso in fattispecie del tutto
analoghe alla presente (oltre alla appena citata Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007,

di esclusione della continuazione tra reato di resistenza a pubblico ufficiale e
reato di porto di arma sul presupposto, appunto, che l’imputato nel momento
della commissione di quest’ultimo reato non potesse avere già deliberato di porre
in essere la resistenza).
E del resto, ove si volesse concludere diversamente, si verrebbe, in definitiva, ad
attribuire rilevanza all’elemento della contiguità temporale di per se / stesso
considerato, assumendo invece lo stesso rilievo unicamente quale indice della
appunto deliberata attuazione, quanto meno di massima, delle plurime violazioni
sin dal primo, originario, momento.

5.

Il secondo motivo è inammissibile : a fronte di motivazione che ha

logicamente posto in rilievo la piena adeguatezza dell’aumento di pena di mesi
tre di reclusione stabilito a titolo di continuazione per il reato sub c) alla luce
dell’entità delle lesioni (contusione a spalla, gomito, polso , mano, avambraccio
ed emitorace sinistri) e delle modalità del fatto, il ricorrente si è limitato a
contrapporre una diversa valutazione, di per sé non integrante il vizio
motivazionale di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p..

6.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle

spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Consigkfe

tensore

l Presidente

Allegra, Rv. 237643, v. Sez. 1, n. 4267 del 12/10/1976, Bruzzone, Rv. 133056

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