Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 896 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 896 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA GRECA MARIO N. IL 09/09/1963
avverso la sentenza n. 813/2012 GIP TRIBUNALE di NICOSIA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nicosia applicava a LA GRECA Mario, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di tentato
furto pluriaggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di ps, commessi il 16
novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare alla comunicazione della notizia di reato.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.