Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8959 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8959 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIGNANELLI GAETANO N. IL 22/04/1955 parte offesa nel
procedimento
c/
MORRONE EMILIANO N. IL 17/01/1976
avverso l’ordinanza n. 5205/2012 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso, ferma restando la causa di inammissibilità originariamente rilevata
(essenzialmente costituita dal fatto che lo stesso era stato proposto da soggetto non
legittimato, tale dovendosi ritenere, alla stregua di noto e consolidato orientamento
giurisprudenziale, la persona offesa quando non sia assistita da difensore
cassazionista che sottoscriva, assumendone la paternità, l’atto di gravame, pur quando
sia essa stessa dotata di analogo titolo abilitativo), va dichiarato inammissibile per
effetto, in via pregiudiziale, dell’altra, sopravvenuta causa di inammissibilità
costituita dalla rinuncia, la quale, peraltro, non impedisce il prodursi delle
conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.
Così decis n R/ma il 9 gennaio 2014.
Il

D E 7-2
IN

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ATA
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2 4 FEB 2 014
Il Funzionario Giuciiz;ario
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’ordinanza di cui in epigrafe, adottata all’esito di procedura camerale
partecipata, fu accolta la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento
instaurato a carico di Morrone Emiliano ed altri per il reato di diffamazione in danno
di PIGNANELLI Gaetano;
– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, con atto a
propria firma esclusiva, il PIGNANELLI, lamentando violazione del contraddittorio
per non essergli stato consentito — si afferma — di rendere dichiarazione all’udienza
camerale;
– che è successivamente pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma
dell’avv. Gisberto Spadafora, nella dichiarata e documentata qualità di procuratore
speciale del ricorrente :

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