Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8958 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8958 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CORTESE FRANCESCO N. IL 07/06/1960
avverso la sentenza n. 1308/2009 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 30/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, con
sentenza del 30.6.2011, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,
condannava Francesco Cortese, riconosciute le circostanze attenuanti generiche,
alla pena euro 400 di ammenda per il reato di cui all’art. 20

bis I. n. 110 del

1975 perché ometteva di adottare le opportune cautele nella custodia della
pistola Beretta cal. 7,65 e relativo caricatore che teneva nella stanza da letto

all’interno di un baule contenente biancheria posto nella camera da letto del
figlio, accertato il 13.6.2008.
Richiamati gli arresti di questa Corte in relazione al reato contestato, a
ragione rilevava che nella specie, a seguito di un controllo, era risultato accertato
quanto in contestazione e che all’atto del controllo nell’abitazione dell’imputato si
trovava la moglie ed alcuni minori.

2. Avverso detta decisione il Cortese, a mezzo del difensore di fiducia, ha
proposto ricorso per cassazione.
In primo luogo, denuncia la violazione di legge in ordine alla configurabilità
del reato di cui all’art. 20

bis I. n. 110 del 1975, alla luce della interpretazione

della norma secondo la quale per l’integrazione del reato non è sufficiente la
mera possibilità che taluna delle persone indicate al comma 1 si impossessi delle
armi, essendo necessario l’effettivo impossessamento da parte di detti
soggetti,atteso che la mera possibilità che i soggetti entrino in possesso delle
armi ricade nella disciplina di cui all’art. 20 primo comma della citata legge.
Contesta, altresì, che il reato contestato possa configurarsi oltre che in
riferimento alle armi ed esplosivi anche avuto riguardo alle munizioni.
Con il secondo motivo di ricorso il Cortese deduce il vizio della motivazione
con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
E’ manifestamente infondato il promo motivo di ricorso, atteso che è stato in
più occasioni affermato che il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n.
110 del 1975) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il
solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di
circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza,
indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma
2

sopra un armadio e nella custodia di n. 50 cartucce cal. 7,65 che teneva

incriminatrice – minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti – sia
giunta a impossessarsi dell’arma o delle munizioni, in quanto è necessario che,
sulla base di circostanze specifiche, l’agente possa e debba rappresentarsi
l’esistenza di una situazione tale da richiedere l’adozione di cautele specifiche e
necessarie per impedire l’impossessamento delle armi da parte di uno dei
soggetti indicati (Sez. 5, n. 45964 del 30/10/2007 – dep. 07/12/2007, Misuraca,
rv. 238497).
Deve rilevarsi, altresì, che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente,

munizioni oltre che delle armi e degli esplosivi.
Ugualmente deve ritenersi inammissibile la censura di cui al secondo
motivo, atteso che il beneficio della sospensione condizionale della pena non era
stato chiesto dal ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 ottobre 2012.

la norma in contestazione si riferisce specificamente anche alla custodia della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA