Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8958 del 09/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8958 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIA ROBERTO N. IL 16/11/1981
avverso la sentenza n. 1415/2012 TRIBUNALE di BARI, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 09/01/2014
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, apparendo all’evidenza privo del benché
minimo fondamento giuridico l’assunto secondo il quale il giudice, cui la legge
riconosce il potere — dovere di respingere l’accordo intervenuto fra le parti quando
ritenga insussistente anche una sola delle condizioni previste dall’art. 444 c.p.p., ivi
compresa quella costituita dalla ritenuta congruità della pena (con ciò salvaguardando
anche il principio costituzionale cui si accenna, peraltro in modo assai generico, nel
ricorso), dovrebbe anche avere la possibilità di modificare i termini del suddetto
accordo, con riguardo, in particolare, alla determinazione della pena; il che si
tradurrebbe in un totale stravolgimento dei principi fondamentali sui quali si basa
l’istituto del “patteggiamento”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così de • in o a, il 9 gennaio 2014.
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24 FEB 2014
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a BIA Roberto, per i reati di false generalità e guida senza patente, uniti per
continuazione,la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni uno di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge in ordine alla determinazione della
pena, sull’assunto che il giudice, in ossequio al principio costituzionale secondo cui
la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, avrebbe potuto determinarla in
misura inferiore a quella concordata fra le parti;