Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8957 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8957 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUQI SHABAN N. IL 26/12/1985
avverso la sentenza n. 3373/2012 TRIBUNALE di BARI, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre:
Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile
— 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30 giugno
2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG
c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin,
RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV
252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deo iqRoqaa, il 9 gennaio 2014.

EPO

TATA
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24 FEB 2014

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Giudiziario

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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale HUQI Shaban, per i reati di cui agli artt. 385 e 497 bis c.p., uniti per
continuazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi dieci
di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando, nell’essenziale, come ingiustificata la mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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