Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8956 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8956 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZRI LEON N. IL 01/06/1985
avverso la sentenza n. 1073/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in
data 15 ottobre 2009 dal Tribunale di Pavia, appellata da LAZRI Leon, dichiarato responsabile
del delitto di falsità in permesso internazionale di guida continuato, accertato il 18 luglio 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sull’aumento di pena per continuazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha, seppur sinteticamente, giudicato congruo il trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice a fronte dei precedenti del prevenuto, con una corretta valutazione
di uno dei parametri previsti dall’art. 133 c.p. rilevanti anche ex art. 81 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

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