Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8955 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8955 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRAGLIA MICHELE N. IL 19/07/1957
avverso la sentenza n. 867/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 18 febbraio 2008 dal locale Tribunale, appellata da MIRAGLIA Michele, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta, commesso il 31 luglio 2002.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione del divieto di reformatio in
peius e mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente aveva in sede di appello rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, né quindi può proporre questioni relative al proscioglimento nel merito che
aveva formato oggetto di doglianza avverso la sentenza di primo grado che l’aveva affermata,
doglianza oggetto di rinuncia, così che mancherebbe in ogni caso l’evidenza di un’estraneità del
prevenuto all’ipotesi di reato contestata nei termini affermati, anche quanto alle proporzioni del
suo contributo.
Quanto alla pretesa violazione del divieto di reformatio in peius, osserva il Collegio che è dato
comprendere dalla lettura della sentenza del primo giudice che la pena, indicata come pena base
in anni 4 di reclusione, era necessariamente comprensiva del non esplicitato aumento per
l’aggravante, meglio individuato dal giudice d’appello, che in ogni caso ha adottato un trattamento sanzionatorio più favorevole all’appellante rispetto a quello determinato dal primo giudice.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

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