Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8954 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8954 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATALDI ROCCO VINCENZO N. IL 19/03/1964
avverso l’ordinanza n. 268/2015 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
22/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. -Uv il WEL;
dtd “t4:to”00/t
to 1111.44

J4

:

GLI 14Qs2U -tzco-coo;

Azi6.1.0 tz

(

korCCO ilc414-rnelX:- / le% étortIL
‘ecc.ottz Luudo

th.4.0P v;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di
Perugia, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello cautelare presentato
nell’interesse di ROCCO VINCENZO CATALDI, in atti generalizzato, sottoposto
alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad
associazione per delinquere ex art. 416-bis c.p., estorsione aggravata, usura
e plurime truffe, pluriaggravate anche ex art. 7 I. n. 203 del 1991, contro

20.8.2015, aveva rigettato una richiesta di revoca o sostituzione della
predetta misura, ritenendo le dedotte sopravvenienze (riepilogatre a f. 8
dell’ordinanza impugnata) inidonee a superare l’intervenuto “giudicato
cautelare” (a seguito della pronunzia con la quale la Corte di cassazione, in
data 15.7.2015, aveva confermato il titolo cautelare genetico);
– che, in particolare, a parere del Tribunale del riesame:
– la presunte ragioni di astio tra l’imputato e la p.o.
MASSIMILIANO BEFFA, in atti generalizzato (che sarebbero secondo
la difesa comprovate da dichiarazioni assunte nell’espletamento di
indagini difensive da tal MOSCHINI ADRIANO) erano risalenti e non
tali da indurre a ritenere la falsità delle dichiarazioni rese del
predetto BEFFA nel corso delle indagini preliminari, motivatamente
ritenute attendibili e per giunta riscontrate da plurime intercettazioni,
incensurabilmente interpretate, come già chiarito nel provvedimento
cautelare genetico; d’altro canto, sia alle dichiarazioni del MOSCHINI
che alle conversazioni indicate dalla difesa nell’istanza rigettata dal
g.i.p. non poteva essere riconosciuta «valenza di novità idonea a
superare il giudicato cautelare sulla ritenuta gravità indiziaria», e
comunque le predette conversazioni erano già state in precedenza
(ovvero all’atto dell’emissione del titolo genetico) valutate e ritenute
non decisive (f. 18 dell’ordinanza impugnata);
– le dichiarazioni della p.o. ANTONIO MANGIALASCHE (assunte
nell’espletamento di indagini difensive) nulla hanno a che vedere con
la odierna vicenda di estorsione, dalla stessa p.o. – motivatamente
ritenuta attendibile – narrata agli inquirenti nel corso delle indagini
preliminari la cui versione è ancora una volta «riscontrata dalle
numerose conversazioni indicate nel provvedimento del Tribunale del

l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale della stessa città, in data

riesame» confermativo dell’ordinanza genetica (f. 19 dell’ordinanza
impugnata);
– permanevano inalterati i gravi indizi di colpevolezza in ordine
alla truffa di cui al capo 23-bis, in ordine ai quali era intervenuto il
c.d. “giudicato cautelare”, anche perché, a fronte dei plurimi
elementi valorizzati a sostegno del ritenuto quadro indiziario grave di
colpevolezza, la telefonata indicata dalla difesa <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA