Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8954 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8954 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMAGNA CIRA N. IL 29/01/1966
avverso la sentenza n. 858/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
13 giugno 2011 dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da LAMAGNA Cira, dichiarata responsabile del delitto di abusiva realizzazione e messa in funzione di un
opificio per produrre capi di abbigliamento portanti marchi contraffatti, accertato il 18 marzo
2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i plurimi, recenti e specifici precedenti penale, elemento sicuramente rilevante ex artt. 133 e
62 bis C.P., nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti
nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Né la ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Romj 9 gennaio 2014.

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