Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8953 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8953 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENZA BENEDETTO N. IL 04/09/1962
avverso l’ordinanza n. 5518/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
14/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che, con il provvedimento indicato in epigrafe, il g.i.p. del Tribunale di Palermo, all’esito
dell’udienza camerale, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sulla richiesta
presentata dal P.M. di distruzione di intercettazioni inutilizzabili ex art. 271 c.p.p., per essere
funzionalmente compatibile il G.u.p. dello stesso Tribunale, ed ha, inoltre, dichiarato
l’inammissibilità delle richiesta di distruzione della documentazione di intercettazioni avanzata
dal difensore dell’imputato BENEDETTO VALENZA, in atti generalizzato, avanzata ex art. 240

– che, contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto, con l’ausilio di un difensore
iscritto nell’apposito albo speciale, ricorso per cassazione, denunciando ex art. 30 c.p.p.
conflitto di competenza, e lamentando altresì violazione degli artt. 271, commi 1 e 3, e 240
c.p.p., con manifesta illogicità della motivazione, conclusivamente chiedendo l’annullamento
del provvedimento impugnato;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., si è proceduto al
controllo della regolarità degli avvisi di rito: all’esito, la parte presente ha concluso come da
epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile, perché:
– il conflitto denunciabile ex art. 30 c.p.p. dalle parti private è, per espressa previsione di
legge, soltanto quello definito dall’art. 28 c.p.p., del quale non ricorrono in concreto i
presupposti, poiché soltanto un giudice ha ricusato di prendere conoscenza della questione,
negando la propria competenza (e naturalmente gli esiti della riferita riunione di sezione
potrebbero avere mera rilevanza interna, non altra);
– il procedimento di cui all’art. 240 c.p.p. è, ancora una volta per espressa previsione di
legge, azionabile soltanto da parte del P.M., non anche dei privati in ipotesi interessati alla
distruzione;
– che, peraltro, ai fini della chiesta distruzione, non sarebbe sufficiente l’inutilizzabilità delle
intercettazioni dichiarata nell’ambito del subprocedimento cautelare, poiché, come già chiarito
da questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez. VI, n. 33810 del
26A.2007, C.E,D. Cass. n. 237155), la distruzione dellttdocumentazione delle intercettazioni,
i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell’art. 271, commi primo e secondo, cod.
proc. pen., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità
intervenuta nel procedimento incidentale de libertate, presupponendo – com& appare di
assoluta evidenza – una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di
modifiche, che faccia escludere la possibilità dì utilizzazione futura nell’ambito del processo di
cognizione (nel quale il dictum del giudice del subprocedimento cautelare non esplica effetti

c.p.p.;

vincolanti, così come, per converso, la eventuale declaratoria di utilizzabilità delle medesime
intercettazioni);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – al versamento
della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille alla Cass delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 25 novembre 2015

Il com onente estensore

Il Pre dente

pecuniaria;

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