Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8953 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8953 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) POMO NICOLA N. IL 15/04/1969
avverso l’ordinanza n. 2339/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 22 novembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Bari
rigettava il reclamo interposto da Nicola Pomo avverso il rigetto della istanza di
detenzione domiciliare ex 1. n. 199 del 2010, osservando che Pomo era da
considerare persona socialmente pericolosa alla luce dei numerosi precedenti
prevenzione personale, dell’assenza di qualsiasi forma di revisione critica.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Pomo, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omessa concessione del beneficio richiesto, che avrebbe dovuto essere
obbligatoriamente disposto alla luce della previsione normativa.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, insindacabili in sede di legittimità, sulla base delle quali il
Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che Pomo fosse da considerare persona
socialmente pericolosa e che, pertanto, sussistessero le condizioni ostative di cui
all’art. 1, comma 2, lett. d), 1. n. 199 del 2010.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi del!’ art. 616 c.p.p.

penali, della commissione di nuovi reati pur dopo la sottoposizione a misura di

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2D 4

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

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