Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8951 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8951 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FRATtRRIGO FABIO N. IL 28/09/1979
avverso l’ordinanza n. 153/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

L Con ordinanza del 14.11.2011 la Corte di appello di Palermo, quale
giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Fabio Fraterrigo, volta
ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., in relazione alle violazioni in materia di sostanze stupefacenti
commesse nel 201, 2004, 2006 e 2007.
Il giudice dell’esecuzione evidenziava che, pur tenuto conto della

ritenere sussistenti i presupposti della continuazione.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di
fiducia, il condannato denunciando il vizio della motivazione con riferimento alla
valutazione del giudice dell’esecuzione, rilevando che sussistono tutti presupposti
della continuazione: natura dei reati, epoca dei fatti e identità del disegno
criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. La decisione del giudice di merito, se congruamente
motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di
riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1,
30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente – in parte generiche – alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato, sono manifestamente infondate e si
risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata
la richiesta che sono state compiutamente valutate dal giudice dell’esecuzione
con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
2

omogeneità dei reati, la distanza cronologica tra gli episodi non consente di

04.A.

•It

Ag lA i-let out/

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 ottobre 2012.

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