Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8951 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8951 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI STEFANO MARIA CONCETTA N. IL 29/06/1975
DI STEFANO FRANCESCO N. IL 17/07/1947
avverso la sentenza n. 3/2011 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

7″.

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ragusa, Sezione distaccata di Vittoria, ha confermato
la sentenza emessa in data 18 aprile 2011 dal locale Giudice di pace, appellata da DI STEFANO
Maria Concetta e DI STEFANO Francesco, dichiarati responsabili dei delitti di lesioni personali
e ingiurie, commessi il 4 gennaio 2008.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto del tutto generici, le censure essendo formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e
degli argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto
con la motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto
minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può
invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento djt spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

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