Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8950 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8950 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIMMINO FRANCO N. IL 31/03/1967
avverso l’ordinanza n. 1551/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6/12/2011 il Tribunale di sorveglianza di Venezia
rigettava l’istanza presentata da Franco Cimmino volta ad ottenere la misura
alternativa di cui all’art. 47-ter comma 1

bis Ord. Pen.,

Premetteva che l’istante sta espiando la pena relativa ai reati di riciclaggio,
ricettazione, falsificazione e soppressione di documenti e targhe di autovetture di
provenienza furtiva commessi tra il ’96 ed il ’99; che a carico del condannato

stupefacenti, per danneggiamento, lesioni e violenza a pubblico ufficiale,
commessi nel 2003. Rilevava, altresì, che il Cimmino era stato tratto in arresto
per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in data 6.11.2010, ossia il
giorno prima dell’udienza per la decisione sulle istanze di ammissione alle misure
alternative.
Precisava, quindi, il tribunale che la misura della detenzione domiciliare era
stata fondata sulla esigenza di supportare la compagna nella gestione dei figli in
tenera età e che l’istanza in via provvisoria era stata rigettata tenuto conto dello
stato di tossicodipendenza e della considerazione che la compagna può
comunque contare sul supporto della madre convivente.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, il condannato denunciando il vizio della motivazione palesemente
contraddittoria. Pur avendo dato atto dell’evoluzione positiva della condotta, ha
affermato l’insufficiente revisione critica. Rileva che ha già fruito di due permessi
premio ed è stato ammesso al lavoro esterno dal settembre 2011.
Lamenta che il rigetto della misura della detenzione domiciliare impedirà alla
convivente di riprendere l’attività lavorativa dovendo accudire due bambini in
tenera età.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso, in parte fondato su censure di merito la cui valutazione è preclusa
nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato, atteso che il tribunale,
quindi, pur dando atto che il Cimmino svolge attività lavorativa in esterno ed ha
fruito di permessi premio positivamente, nonché, delle informazioni positive dei
carabinieri e della possibilità per il condannato di seguire un programma del
Sert, ha dato conto delle valutazioni poste a fondamento della decisione negativa
sottolineando che il Cimmino non ha dato prova di adeguato atteggiamento
critico in relazione alle condotte illecite attraverso le quali, anche in epoca
2

risulta, altresì, un precedente specifico, nonché, per violazioni in materia di

recente (2010), ha manifestato la propria pericolosità, ritenendo, pertanto,
necessario un ulteriore periodo di ossarevazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di

diritto

la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

art. 616 cod. proc. pen.,

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