Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8950 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8950 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI DISCORDIA SILVESTRO N. IL 06/07/1982
avverso la sentenza n. 11/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 30 giugno 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, appellata
da DI DISCORDIA Silvestro, dichiarato responsabile del delitto di lesioni aggravate, commesso
il 29 aprile 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante dell’uso di un’arma nell’esser state le lesioni provocate con l’uso di un paio di
forbici a punta ricurva rinvenute nel corso dell’indagine sul luogo del fatto.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato, in linea con costante giurisprudenza, come costituisca arma ai sensi dell’art. 585 c.p. qualsiasi strumento che sia idoneo a provocare offesa alla persona se usato con modalità aggressive. Nel caso, l’oggettivo riscontro dell’esistenza di ferite da
punta ed in particolare di quella comportante lesione alla pleura, conferma la potenzialità lesiva
dello strumento utilizzato, già ampiamente valutabile con giudizio ex ante che i fatti hanno dimostrato adeguato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

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