Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 895 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 895 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Santilli Massimilano , n. a Roma il 21/09/1969;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 31/03/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udite le conclusioni del difensore di fiducia,Avv. A. Onofri che si è riportato al
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Santilli Massirnilano ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della
Corte d’Appello di Roma del 31/03/2014 che, in parziale riforma della sentenza
di condanna del Tribunale di Roma, qualificato il fatto contestato (in relazione
alla detenzione di gr. 23,04 lordi di cocaina al fine di cessione a terzi) come

Data Udienza: 17/11/2015

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ipotesi autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha
rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 2.000 di multa.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 132 c.p. e 442, comma
2, c.p.p. in ordine alla quantificazione della pena deducendo che, a fronte di una
pena rideterminata in motivazione in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di

reclusione ed euro 2.000 di multa.

3. Con un secondo motivo invoca che, alla entrata in vigore, nelle more, delle
impugnazione, della legge n. 79 del 2014 di conversione del d.l. n. 36 del 2014
deve corrispondere una riduzione della pena irrogata secondo i nuovi parametri
legali introdotti da tale normativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il secondo motivo, assorbente rispetto al primo, è fondato.
La pena irrogata a Santilli è stata determinata, muovendo da una pena base di
un anno di reclusione, sul presupposto di un regime edittale successivamente
alla data della sentenza modificato, in senso più favorevole, dal d.l. n. 36 del
2014 convertito, con modifiche, dalla legge n. 79 del 2014 essendo stata
prevista una pena ricornpresa tra mesi sei ed anni quattro di reclusione e tra
1.032 e 10.329 di multa; la conseguente, sopravvenuta illegalità della pena, per
tale dovendo intendersi anche quella, come nella specie, determinata dal giudice
attraverso un procedimento di commisurazione correttamente basato sui limiti
edittali (più favorevoli rispetto al momento del fatto) in vigore al momento della
decisione ma successivamente ulteriormente modificati in senso ancor più
favorevole (cfr. Sez. 4, n. 49531 del 21/11/2014, Loconte, Rv. 261074),
determina quindi la necessità di annullamento della sentenza impugnata per
nuova determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, altra
sezione, per la determinazione della pena.

2

multa, in dispositivo è stata indicata erroneamente una pena di mesi dieci di

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

sterrore

Il Presidente

Il Co iglier

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