Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8949 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8949 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DALO’ GIORGIO FABRIZIO N. IL 14/12/1959
avverso l’ordinanza n. 488/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 3.10.2011 la Corte di appello di Milano, quale giudice

dell’esecuzione respingeva l’istanza avanzata da Giorgio Fabrizio Dalò, volta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione
ai reati contro il patrimonio commessi dal 1993 al 1998 di cui alle sentenze indicate nel
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Il giudice dell’esecuzione evidenziava che da nessun elemento poteva essere tratta la
unicità del disegno criminoso, dovendosi nella specie piuttosto ritenere, anche tenuto

commettere reati.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il condannato
denunciando la violazione di legge precisa in primo luogo che i fatti sono stati commessi
nell’arco di cinque anni, tra 11 1993 (e non il 1988) ed il 1998; rileva, quindi, che si tratta
di reati della stessa indole consumati con le medesime modalità esecutive e, pertanto,
posti in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del ricorso che
non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581, lettera c, cod. proc. pen.)
proponendo censure completamente disancorate dal tessuto argomentativo della
pronunzia gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

conto del lungo periodo nel quale si collocano i fatti, la generale inclinazione a

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