Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8949 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8949 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AFWEREKE YARED N. IL 01/09/1990
avverso la sentenza n. 3527/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 13 aprile 2011 dal Tribunale di Agrigento, appellata da AFWEREKE Yared, dichiarato responsabile del delitto lesioni aggravate, commesso il 7aprile 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge sul ritenuto ricorrere
dell’aggravante dell’uso dell’arma impropria con riferimento ad un collo di bottiglia rotto.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Invero, la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che possa qualificarsi arma, ai fini del ricorrere o meno dell’aggravante in questione, un qualsiasi strumento od oggetto
che, in qualsiasi modo pervenuto nelle possibilità di utilizzo dell’agente, sia tale da poter provocare danni all’incolumità della persona, quand’anche di uso comune in situazioni ordinarie, laddove l’utilizzo in situazioni aggressive ne qualifica ai sensi della norma applicata le caratteristiche intrinseche di lesività per il materiale con cui è formato, per la forma o per il peso.
Un collo di bottiglia rotto, e, in sé un rifiuto, presenta caratteristiche offensive del tutto evidenti
per la possibilità di provocare, per il vetro frastagliato con apparenti forme di lama, lesioni alla
controparte di un litigio, così che l’utilizzo concretizza pacificamente l’aggravante in questione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
. 1 9 gennaio 2014.

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