Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8948 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8948 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIAMPI DANIELE N. IL 06/12/1972
avverso la sentenza n. 1735/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto.
11 4 novembre 2011 la Corte d’appello di Genova, giudicando in sede di rinvio,

confermava la sentenza emessa il 2 febbraio 2006 dal Tribunale di La Spezia che
aveva riconosciuto Daniele Ciampi colpevole del reato di cui all’art. 496 c.p. e lo
aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.
il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato e agli elementi posti a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità..

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’alt. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato

coscienza e volontà del ricorrente di indicare false generalità alle forze dell’ordine
che lo controllavano.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presi i ente

che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

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