Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8948 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8948 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRIERI PATRIZIO N. IL 23/03/1967
RUSSO COSIMO N. IL 03/08/1966
avverso la sentenza n. 5585/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto applicava a RUSSO Cosimo e CARRIERI
Patrizio, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di furto aggravato in concorso e detenzione di strumenti atti a forzare serrature,
commessi il 12 febbraio 2013.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati, lamentando il RUSSO vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e CARRIERI difetto di motivazione per non esser
stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale di arresto.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Peraltro manifestamente infondata è la doglianza del RUSSO concernente la qualificazione giuridica del fatto che il giudice del merito ha esattamente valutato come corretta sulla base del capo
di imputazione mentre il ricorso del prevenuto non offre alcun elemento di valutazione al proposito per la sue estrema genericità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento de spese
processuali ed al versamento di £. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ron il 9 gennaio 2014.

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