Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8944 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8944 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASILE ANTONIO N. IL 17/04/1960
avverso la sentenza n. 9467/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f’ht2u(0
che ha concluso per j
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um.u..to C-a.< dti ',A o ,51.0 ,...zse wJe o 102.k. ~:ttteZe-- Data Udienza: 25/11/2015 RITENUTO IN FATTO - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere sez. Aversa in data 10/07/2008 nei confronti di ANTONIO BASILE, in atti generalizzato, in relazione ai reati di ricettazione e falso ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione; - che, contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge del difensore) e vizio di motivazione (lamentando che la Corte di appello avrebbe valorizzato unicamente le dichiarazioni della p.o., oltre che, in ammissibilmente, il silenzio dell'imputato), lamentando, infine, che il reato di cui al capo B) sarebbe prescritto; - che, all'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera dì consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza; CONSIDERATO IN DIRITTO - che il reato di cui al capo B) era prescritto dal 14.12.2013, prima della sentenza di appello (emessa in data 24.2.2014), e che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena inflitta in continuazione di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa; - che nel resto, il ricorso è inammissibile; - che, in particolare, il primo motivo è manifestamente infondato, perché è pacifico (anche per lo stesso ricorrente) che il dedotto impedimento professionale concomitante non era stato documentato (f. 3 della sentenza impugnata), e la Corte di appello non aveva alcun onere di verificarne l'effettività di ufficio; - che, inoltre, il secondo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, poiché la Corte di appello (f. 3 s.) - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie (che riprendono quelle, condivise, del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha valorizzato, ai fini delle contestate affermazioni di responsabilità, le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili (ed idonee a fondare (per mancato accoglimento di una istanza di rinvio per concomitante impegno professionale l'affermazione di responsabilità anche in difetto di riscontri) unitamente al fatto che l'imputato non ha mai convincentemente giustificato la disponibilità del titolo di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione); - che, in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914). Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 7 febbraio 2013, Mercuri, rv. 255929), che chi riceva od acquisti un ~deo bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita; peraltro, il titolo de quo era di importo certamente non trascurabile (5.200 euro), tale da non lasciar ritenere che esso sia stato accettato e/o negoziato con disinteresse e superficialità; - che, con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti; P.Q.M. annulla senza rinvio !a sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena inflitta in continuazione di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa. Dichiara inammissibile nel sto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica 25 novembre 2015 DEPOSITATO IN CANCELLERIA raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della

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