Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8944 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8944 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IDRISSI MOHAMMED N. IL 01/01/1966
avverso l’ordinanza n. 357/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRENTO, del 21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto ed in diritto

1. In data 21.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Trento rigettava
l’opposizione proposta da Mohammed Idrissi avverso il decreto con il quale
Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva disposto l’espulsione dal
territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16 e successive
modificazioni.
A ragione, rilevava che, diversamente da quanto sostenuto dall’opponente,

persecuzione o discriminazione nel territorio marocchino.

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,

Mohannmed Idrissi lamentando che il tribunale non ha tenuto conto dei pregiudizi
e della mentalità che nel paese di origine comporta l’ostilità delle persone, né la
circostanza che in Marocco non ha la disponibilità di una casa e non ha rapporti
con familiari.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’evidenza, il ricorrente deduce esclusivamente censure di merito non
sindacabili nel giudizio di legittimità e ripropone le doglianze già poste a
fondamento dell’opposizione sulle quali il tribunale ha motivato adeguatamente
con discorso giustificativo immune da illogicità e contraddizioni.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc.
pen..
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

la condizione di figlio di padre ignoto non può in alcun modo ritenersi causa di

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