Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8944 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8944 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEVERELLO ORNELLA N. IL 12/02/1965
avverso la sentenza n. 4665/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna applicava a PEVERELLO Ornella, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine a più ipotesi
di furto aggravato, commessi fino al 25 luglio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputata che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare alle risultanze degli accertamenti della polizia
giudiziaria ed all’individuazione con riferimento ad uno, in specie, degli episodi criminosi.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in R m il 9 gennaio 2014.

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