Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8943 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8943 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) QUARTU EFISIO N. IL 28/10/1964
avverso la sentenza n. 2182/2010 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
01/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto fatto

1. Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava,
per quanto ancora rileva nel presente giudizio, l’imputato Quartu Efisio colpevole
del reato di cui all’art. 660 cod. pen., e lo condannava alla pena di C 400,00 di
ammenda.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore

Catania, con provvedimento del 23 dicembre 2011, come ricorso per cassazione,
essendo le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda inappellabili chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e l’assoluzione dell’imputato.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse del Quartu è inammissibile perché
proposta da difensore non abilitato.
Ed invero il principio introdotto dall’art. 568 comma quinto cod. proc. penj
secondo il quale la qualificazione data dalla parte all’impugnazione e l’errata
individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa
inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e
sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione.
Poiché l’art. 613 comma primo cod. proc. pen. prevede che il ricorso per
cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto
da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, tale condizione
dovrà essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente
qualificato quale appello, in caso diverso, senza alcun giustificato motivo,
verrebbero elusi In favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso,
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione.
In applicazione di tale principio poiché il difensore dell’imputato che ha
sottoscritto l’atto d’impugnazione non risulta iscritto all’albo speciale, la stessa
risulta inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.

dell’imputato, avvocato Davide Meloni – qualificato dall’adita Corte di Appello di

m. 44 13 5

torz,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuall ed al versamento della somma di C 1000,00 a favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso In Roma, il 14 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA