Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8942 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8942 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CICCOLELLA ANTONIO N. IL 27/11/1977
avverso l’ordinanza n. 266/2011 TRIBUNALE di TARANTO, del
22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con provvedimento del 22.11.2011 il Tribunale di Taranto, quale giudice

dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad Antonio
Ciccolella con le sentenze del 9.12.20003 e del 28.10.2004, ai sensi dell’art. 168 comma
1 n. 2 cod. pen, in relazione alla condanna riportata dal predetto con la sentenza del
28.10.2005 per delitto anteriormente commesso e ad una pena che cumulata a quella
precedentemente sospesa supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen..

personalmente, deducendo il vizio della motivazione, lamentando la mancanza di
motivazione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,
difettandone i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del ricorso che
non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581, lettera c, cod. proc. pen.)
proponendo censure completamente disancorate dal tessuto argomentativo della
pronunzia gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione,

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