Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8941 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8941 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CALECA ENRICO N. IL 18/08/1966
avverso l’ordinanza n. 394/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 19/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19.3.2011 il Magistrato di sorveglianza di Messina dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da Enrico Caleca avverso la sanzione disciplinare
applicata al predetto il 16.2.2011.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto reclamo al Tribunale di
sorveglianza di Messina che in data 13.12.2011 ha qualificato l’impugnazione come
ricorso per cassazione.
Il Caleca lamenta che la condotta in oggetto non poteva configurare alcuna

il congelatore non riesce a ghiacciare il ghiaccio sintetico necessario per tutte le celle.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente muove censure esclusivamente di merito in ordine alla
ricostruzione del fatto addebitatogli.
Come è noto, i provvedimenti disciplinari sono sottoposti a controllo giurisdizionale
limitatamente alla legalità dei modi di esercizio del potere da parte delle autorità titolari
dell’azione disciplinare all’interno degli istituti di pena (Sez. 1, n. 46051, 4.11.2004,
Gangi; Sez. 1, n. 47875, 29.10.2004, Russo), con esclusione dei sindacato sul merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

infrazione disciplinare atteso che aveva messo nel congelatore le bottiglie di acqua perché

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