Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8940 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8940 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FUSCO MICHELE N. IL 26/10/1988
avverso l’ordinanza n. 991/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

4..

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.12.2011 il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava
la richiesta di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio
sociale ed applicava a Michele Fusco la misura della detenzione domiciliare.
Il tribunale premetteva che il predetto doveva espiare la pena di mesi undici e giorni
due di reclusione relativa al reato di all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso nel
2008 e che non risultano a carico del Fusco precedenti condanne o procedimenti pendenti.
Rilevava, quindi, che dalle informazioni della p.s. il predetto risultava essere stato

arresti domìciliari, pertanto, l’attività lavorativa non è idonea alla rieducazione e
reinserimento sociale e non può essere applicata la misura alternativa più ampia.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Fusco, a mezzo del
difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e la carenza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
Rileva che il tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale ritenendo erroneamente che il datore di lavoro
fosse detenuto agli arresti domiciliari, arreso che era stata prodotta la dichiarazione di
tale Bonfante Filippo presso il quale l’istante da tempo svolge attività lavorativa, mentre
precedentemente lavorava presso Rizzar’ Alessandro in relazione al quale erano state
acquisite le informazioni della polizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Infatti, come si rileva dal certificato del D.A.P. in atti, il ricorrente ha interamente
espiato la pena ed attualmente non detenuto per espiazione della pena, bensì, in
esecuzione di titolo cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

1

controllato in compagnia di soggetti pregiudicati e che il datore di lavoro si trova agli

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