Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 894 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 894 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Prenga Artan , n. a Lexhe (Albania) il 15/06/1985;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona in data 24/03/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Prenga Artan ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di condanna del G.i.p.
del Tribunale di Pesaro, ha revocato la confisca dell’autovettura per i reati di cui
all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 cpv. c.p. in relazione a varie

Data Udienza: 17/11/2015

condotte di detenzione nonché di acquisto di quantitativi di cocaina in diversi
periodi confermando nel resto.
/
2.

Con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla

sussistenza della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 73,
comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, riconoscibile in ragione dell’ampia

individuare altri soggetti dediti all’attività delittuosa. Nonostante fosse stata
proposta censura in ordine alla esclusione di tale attenuante, la sentenza
impugnata ha unicamente argomentato in ordine all’esclusione dell’attenuante
del comma 5.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con l’atto di appello interposto nei confronti della sentenza del G.i.p. del
Tribunale di Pesaro l’imputato aveva inequivocabilmente censurato, come
risultante dagli atti, la omessa valutazione della sussistenza degli elementi
integranti l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. cit. (la cui
individuazione, infatti, era già stata sollecitata in primo grado senza esito
favorevole), senza alcun riferimento alla diversa ipotesi attenuata di cui all’art.
73 comma 7 (v., segnatamente, pagg.3-4 dell’atto di appello). Ne consegue
come la censura mossa in ricorso in ordine alla omessa motivazione in ordine
alla sussistenza di detta circostanza attenuante sia infondata posto che,
correttamente, la sentenza impugnata ha valutato, negandone la rilevanza,
l’elemento della prospettata collaborazione dell’imputato nell’esclusiva ottica,
espressamente devoluta dallo stesso appellante, dell’applicabilità dell’ipotesi di
lieve entità del comma 5.

4.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

2

confessione operata e della collaborazione prestata, che ha condotto ad

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa
delle ammende.

ten so re

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

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