Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 894 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 894 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERLA ROBERTO N. IL 04/02/1964
avverso la sentenza n. 761/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 7 dicembre 2011 dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Mascalucia, appellata da PERLA
Roberto, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato continuato.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante ex art. 112, cpv., c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come le indagini e gli accertamenti in loco
della polizia giudiziaria avessero dimostrato che l’immobile il cui impianto elettrico, dopo un distacco per morosità, era stato surrettiziamente ricollegato alla rete di distribuzione, fosse nella
piena disponibilità del prevenuto occupante abusivo dell’immobile perché sfrattato per morosità.
Del pari correttamente la Corte di merito ha escluso la possibilità di applicazione del beneficio
della sospensione condizionale della pena al PERLA rilevandone la pericolosità sociale dimostrata da plurimi precedenti, con corretta valutazione di elementi previsti dall’art. 133 c.p. rilevanti anche per gli effetti di cui all’art. 163 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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