Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8939 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8939 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE LA CRUZ CUELLO WILLY N. IL 02/05/1988
avverso la sentenza n. 2758/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8.4.2011 la Corte di appello di Roma in parziale
riforma della decisione di primo grado, riduceva a giorni venti di arresto ed euro
quaranta di ammenda la pena inflitta a De La Cruz Cuello Willy in relazione al
reato di porto di un coltello.
La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, riteneva,
invece, infondato il gravame in ordine alla attribuibilità del fatto all’imputato,

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando,
in primo luogo, il vizio della motivazione avuto riguardo alla identificazione del
responsabile. Lamenta, in specie che dalle parole della testimone non può
assolutamente dedursi la certezza che il giovane riconosciuto fosse il ricorrente e
non il minore che si trovava in auto con lui al momento dell’intervento della
polizia. D’altro canto, altro testimone aveva riferito che il coltello era detenuto
dal minore che all’arrivo della polizia lo aveva buttato ed ha aggiunto che
entrambi indossavano un giubbotto bianco. Quindi permaneva contrasto tra gli
elementi di prova acquisiti nel giudizio abbreviato tale da non consentire
l’identificazione del ricorrente quale autore del reato.
Denuncia, quindi, la omessa motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte censure di fatto la cui
valutazione, come è noto, resta preclusa nel giudizio di legittimità. Peraltro, va
evidenziato che la Corte territoriale ha fatto richiamo alla motivazione della
sentenza di primo grado facendola propria anche con riferimento alla prova della
responsabilità dell’imputato.
Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche sono manifestamente infondate

, tenuto conto del richiamo già
evidenziato alla motivazione della sentenza di primo grado e della riforma
operata dalla Corte territoriale quanto alla determinazione della pena inflitta alla
quale l’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era
funzionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
2

riconosciuto da una testimone.

elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

cassa della ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

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