Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8938 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8938 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PELLE SALVATORE N. IL 04/12/1957
avverso l’ordinanza n. 1231/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
REGGIO CALABRIA, del 23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

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Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23/11/2011 il Tribunale di sorveglianza di Reggio
Calabria rigettava le istanze presentate da Salvatore Pelle, in esecuzione della
pena complessiva di anni dodici e mesi quattro di reclusione di cui al
provvedimento di pene concorrenti, ai sensi dell’art. 147 cod. pena e

47-ter

comma 1-ter Ord. Pen..
Il tribunale riteneva, alla luce delle relazioni sanitarie aggiornate trasmesse

presupposti sia per il differimento della pena ex art. 147 cod. peli., sia per la
detenzione domiciliare non essendovi incompatibilità tra le condizioni di salute e
lo stato di detenzione intramuraria essendosi in presenza di patologie di non
trascurabile rilievo per la loro possibile evoluzione, in specie con riferimento allo
stato ansioso-depressivo, che, tuttavia, possono essere adeguatamente tenute
sotto controllo attraverso le cure praticate con il supporto di servizi estreni dai
quali il Pelle risulta essere costantemente seguito.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, il condannato che denuncia la violazione di legge
ed il vizio di motivazione della ordinanza impugnata, lamentando la mancata
disposizione di perizia medico-legale al fine di approfondire le ricadute fisiche
della patologia psichiatrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve rilevarsi che il tribunale di sorveglianza ha operato una valutazione
relativa ai presupposti per l’applicazione dell’art. 147 cod. pen. e dell’ art.

47-ter

comma 1 ter Ord. Pen. facendo corretta applicazione dei principi di diritto ribaditi
più volte da questa Corte.
Invero, la doglianza del ricorrente in ordine alla mancata disposizione di
perizia è stata prospettata in maniera del tutto aspecifica e senza adeguata
correlazione agli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

2

dall’istituto di pena e della consulenza prodotta dalla difesa, insussistenti i

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, 11 14 novembre 2012.

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