Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8937 del 20/01/2016

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8937 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A. N. IL 29/10/1956 parte offesa nel procedimento
c/
X.X.
avverso il decreto n. 5724/2013 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
11/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 20/01/2016

Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Ancona ha, col decreto impugnato,
disposto de plano, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione
del procedimento N. 348/13 R.G.N.R., avente ad oggetto denunce proposte
B.B. e A.A. a carico di numerosi magistrati del Tribunale di

B.B. (moglie di A.A., nominato procuratore speciale)
contro la madre R.L. e il fratello M.R. per questioni
ereditarie – nonché contro numerosi consulenti avvicendatisi nel predetto
procedimento civile, contro avvocati e contro le controparti civili. A tale decisione
il Giudice è pervenuto – nonostante l’opposizione dei denuncianti – in
considerazione della infondatezza delle notizie di reato e per la inammissibilità
dell’opposizione, stante la non pertinenza e irrilevanza delle investigazioni
suppletive richieste, nonché dei relativi elementi di prova.

2. Ricorre A.A., a mezzo dell’avv. Andrea Baldini, per violazione del
contraddittorio, in quanto:
a) la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero era stata notificata solo a
A.A. e non anche alla moglie B.B.;
b) il Giudice ha disposto l’archiviazione del procedimento senza convocare e
sentire le parti, nonostante A.A. avesse presentato motivata opposizione
con richiesta di integrazione probatoria;
c) nessuna comunicazione è stata fatta al denunciante (o ai denuncianti) della
intervenuta archiviazione.

3. Con memoria depositata in data 19/11/2015 il ricorrente ha insistifo nei
motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, lo stesso ricorrente ricorda che l’opposizione alla
richiesta di archiviazione fu firmata anche da B.B. (pag. 2 del
ricorso:

“In tale atto, sottoscritto per approvazione anche dalla dott.ssa

B.B….). Pertanto, anche se la donna avesse avuto diritto alla
comunicazione della richiesta (il che non è affatto scontato, posto che aveva

2

Parma – i quali si erano occupati, a vario titolo, di una causa civile intentata da

nominato come procuratore speciale il marito A.A.), si tratterebbe di
irregolarità inidonea ad incidere sulla validità del provvedimento impugnato,
posto che B.B. venne comunque a conoscenza della richiesta di
archiviazione e propose opposizione dinanzi al Giudice competente.
2. Allorché sia presentata opposizione della parte privata

alla richiesta di

archiviazione del Pubblico Ministero, il giudice può provvedere de plano
all’archiviazione allorché l’opposizione sia inammissibile e sia infondata la notizia
di reato (art. 410, comma 2, cod. proc. pen.). Ai sensi del 10 comma dell’art.
410 cit., l’opposizione è inammissibile quando non indica “l’oggetto

In otto fitte pagine il Giudice per le indagini preliminari ha spiegato perché le
innumerevoli denuncie presentate dal A.A. sono infondate e perché le
investigazioni suppletive proposte sono irrilevanti e non pertinenti, attraverso
puntuali richiami ai contenuti delle denuncie e al tipo di investigazione proposta.
A fronte di pronuncia siffatta, il ricorrente si limita: a) ad appellarsi alle propria
denuncia “molto circostanziata e ricca di prove documentali allegate” e a criticare
il comportamento del Pubblico Ministero, senza nulla argomentare intorno alla
valenza delle prove stesse (pag. 3); B) a richiamare la propria opposizione
dell’il. settembre 2013, dove erano indicate – sostiene – “con chiarezza e
dovizia di particolari le motivazioni per cui si riteneva necessario un supplemento
di indagine” e dove erano specificate nel dettaglio, aggiunge, “37 ulteriori attività
di indagine da compiere da parte del P.M. asseganatrio” e dove erano indicati sei
testi da assumere a sommarie informazioni, senza tuttavia specificare di quali
indagini si trattasse e quale fosse la rilevanza delle indagini richieste; c) a
parlare di reati che egli e la sua famiglia avrebbero avuto il coraggio di
denunciare senza nulla argomentare in ordine ad essi; D) a parlare di “stalking
giudiziario” in danno suo e della sua famiglia e di “corsie preferenziali” per
magistrati di cui non viene illustrata né la sostanza né la rilevanza nel presente
procedimento.
Il motivo è pertanto inammissibile per totale genericità.
3. Nessuna comunicazione è dovuta – per legge – al denunciante, in caso di
archiviazione del plano.
4. Consegue a tanto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni
profilo, va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con
il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha
proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

3

dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/1/2016

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