Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8937 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8937 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorsa proposto da:
GIOVINAZZO ROSANNA N. IL 27/12/1975
avverso la sentenza n. 1482/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riqualificato il fatto come furto in abitazione, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 18 giugno 2008 dal Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Grottaglie, appellata da GIOVINAZZO
Rosanna, dichiarata responsabile del delitto di furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sul ricorrere degli estremi di applicazione dell’art.129 c.p.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento, peraltro ampiamente motivato, e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA