Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8936 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8936 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TROVATO ALFIO N. IL 17/05/1957
avverso l’ordinanza n. 397/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13.10.2011 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
respingeva l’istanza di liberazione condizionale avanzata da Alfio Trovato in
espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare con fine pena fissato al
12.8.2014.
Rilevava, in particolare, il tribunale che, benchè risulti che il condannato
abbia collaborato con la giustizia, tuttavia, i risultati dell’osservazione non

condannato. Diversamente da quanto ritenuto del Trovato la collaborazione con
la giustizia non comporta automaticamente la prova del ravvedimento, né
soddisfa l’attività di riparazione e risarcimento di quanto deriva dalla
commissione dei reati. Al di la della documentazione allegata al fine di sostenere
la impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, il condannato non ha neppure
dimostrato un effettivo interessamento, né ha fatto quanto in suo potere per
eliminare le conseguenze materiali dei delitti commessi.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, il Trovato lamentando che il tribunale non ha
tenuto conto della circostanza che il aveva esplicitamente affermato di versare in
precarie condizioni economiche e di salute, come documentato, tali da non
potere adoperarsi per il risarcimento del danno cagionato. Pertanto,
erroneamente il tribunale ha affermato che il condannato riteneva di avere
adempiuto alle obbligazioni collaborando con la giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Anche con riferimento ai soggetti che hanno collaborato con la giustizia il
«ravvedimento» deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti
concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante l’esecuzione della
pena, idonei a consentire un motivato apprezzamento della convinta revisione
critica delle pregresse scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in
termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la
certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica
conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di
riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la
commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale.
Il tribunale di sorveglianza, nella specie, ha dato atto che alla luce degli
elementi acquisiti – non soltanto avuto riguardo all’adempimento delle

consentono allo stato di pervenire ad un giudizio di sicuro ravvedimento del

obbligazioni derivanti dai reati – il percorso trattamentale di rieducazione e
recupero non è stato ancora completato così da poter ritenere in termini obiettivi
ed attuali che vi è stato un sicuro ravvedimento del condannato, tenuto conto dei
gravissimi fatti commessi.
Il ricorrente, invero, contesta tale complessiva valutazione, ancorata alle
circostanze di fatto acquisite, sostanzialmente al fine di ottenere una non
consentita rivalutazione delle stesse.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616

ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA