Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8935 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8935 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:.
NEZHA TRIFON N. IL 18/04/1989
avverso la sentenza n. 2430/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
20/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, la denunciata violazione di legge appare
manifestamente insussistente, alla luce del noto e consolidato orientamento
giurisprudenziale (del tutto ignorato nell’atto di gravame), quale espresso, fra le altre,
da Cass. I, 16 maggio — 17 ottobre 2001 n. 37562, Botto, RV 220189, secondo cui,
dalla riconosciuta autonomia della figura del tentativo rispetto a quella del reato
consumato, consegue che “la determinazione della pena puo’ effettuarsi con il
cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioe’ senza operare la diminuzione sulla
pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il
calcolo <>, cioe’ mediante scissione dei due momenti indicati”; criteri da
considerarsi, quindi, entrambi legittimi, sempre che risulti assicurato il “rispetto dei
vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui
inosservanza comporta violazione di legge”; condizione, questa, di cui, nella specie,
non risulta denunciata, né appare comunque ravvisabile, la mancanza;
b) con riguardo al secondo motivo, non deducendosi in esso (né risultando dal testo
dell’impugnata sentenza) che la richiesta di applicazione della pena fosse stata
subordinata alla concessione della sospensione condizionale o che questa fosse stata
comunque ricompresa nell’accordo intervenuto fra le parti, vale richiamare il noto e
consolidato orientamento giurisprudenziale (del tutto ignorato, però, nell’atto di
gravame), secondo cui, nel procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p., il beneficio in
questione non può essere concesso d’ufficio dal giudice (in tal senso, fra le altre:
Cass. IV, 6 dicembre 1995 —3 gennaio 1996 n. 4030, Merlo, RV 203310; Cass. VI, 9
giugno — 18 luglio 1997 n. 7109, Lauretta ed altri, RV 208236; Cass. V, 23 giugno —
5 ottobre 1998 n. 4121, Pellino, RV 211506; Cass. V, 23 giugno — 5 ottobre 1998 n.
4124, Foti, RV 211508; Cass. IV, 21-31 ottobre 2008 n. 40950, Ciogli, RV 241371);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale NEHZA Trifon, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro
400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge:
1) in ordine al criterio seguito nella determinazione della pena, essendosi fissata,
nell’accordo fra le parti recepito dal giudice, come pena base quella risultante dal
giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, per poi operare sulla stessa la
riduzione di un terzo per l’ipotesi del tentativo, laddove — si sostiene — si sarebbe
dovuta prima determinare la pena base per l’ipotesi autonoma del tentativo di furto
aggravato, per quindi procedere, sulla stessa, al giudizio di comparazione;
2) in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;

di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così decis in Rom , il 9 gennaio 2014.
” te sor

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