Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8934 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8934 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAVORO MAURIZIO N. IL 25/08/1969
avverso l’ordinanza n. 6134/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
REGGIO EMILIA, del 15/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15.11.2011 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia
respingeva il reclamo proposto da Maurizio Lavoro avverso il provvedimento con il quale il
consiglio di disciplina della casa circondariale di Parma in data 12.8.2011.
Il Magistrato di sorveglianza rilevava che il detenuto nel reclamo aveva ammesso la
condotta posta a fondamento della sanzione sia pure cercando di giustificarsi.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, lamentando che la condotta in oggetto non

offensivo ma istintivo e seguito ad una istigazione dell’agente seguita ad una precedente
sanzione. Né si era tenuto conto delle condizioni personali del detenuto che si trovava in
stato di agitazione a causa della sanzione disciplinare subita nei gironi precedenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente muove censure esclusivamente di merito in ordine alla
ricostruzione del fatto addebitatogli.
Come è noto, i provvedimenti disciplinari sono sottoposti a controllo giurisdizionale
limitatamente alla legalità dei modi di esercizio del potere da parte delle autorità titolari
dell’azione disciplinare all’interno degli istituti di pena (Sez. 1, n. 46051, 4.11.2004,
Gangi; Sez. 1, n. 47875, 29.10.2004, Russo), con esclusione del sindacato sul merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 14 novembre 2012.

poteva configurare alcuna infrazione disciplinare in quanto l’atteggiamento non era

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA