Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8933 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8933 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DEVOLE EDMOND N. IL 08/05/1974
avverso la sentenza n. 1273/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
01/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha confermato quella di primo grado che all’esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato il
cittadino albanese Devole Edmond, colpevole del reato di trasgressione del divieto di
reingresso nel territorio dello Stato a seguito di espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva (art. 13 comma 13 bis d. Igs. n. 286/1998), accertato in Pontassieve il 21 ottobre 2010 e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di

presupposti per riconoscere all’appellante l’invocata esimente di cui all’art. 54 cod.
pen. e per concedere allo stesso le attenuanti generiche e ridurre, conseguentemente, la pena inflitta dal primo giudice.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, chiedendone l’annullamento, con o senza rinvio, e ciò a ragione del rilievo
che egli aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva (mesi otto e giorni otto
di reclusione) inflittagli dal Tribunale di Montevarchi (rectlus di Arezzo – sezione distaccata di Montevarchi) per il reato di furto con la misura dell’espulsione, al solo
fine di evitare di scontare la pena in carcere, ma che di fatto l’espulsione dal territorio dello Stato era stata eseguita coattivamente solo dopo aver scontato cinque mesi
agli arresti domiciliari e quindi aver espiato quasi l’intera pena irrogata.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici e
comunque manifestamente infondati.
1.1 La sentenza impugnata ha indicato, sia pur concisamente, i motivi per cui
l’appello proposto dal Devole andava rigettato, precisando:
– quanto alla richiesta di applicazione nel caso in esame della invocata causa
giustificazione (stato di necessità), prospettata dall’appellante con riferimento alla
circostanza che nel 1998 egli si era reso responsabile in Italia del reato di omicidio
volontario in danno di un suo connazionale, e che la decisione di violare il divieto di
ritorno in Italia si era resa necessaria temendo egli per la propria incolumità a ragione di una sicura rappresaglia posta in essere nei suoi confronti da parte dei congiunti della vittima, in esecuzione di regole non scritte ancora radicate nella società
albanese, che nel caso in esame difettavano i presupposti per l’applicazione dell’esimente, in quanto il Devole, nel momento in cui aveva richiesto la sostituzione

reclusione, escludendo, per quanto ancora rileva in questa sede, la sussistenza dei

della pena detentiva con la misura dell’espulsione, era perfettamente a conoscenza
dell’esistenza tali regole non scritte;
– quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, che l’appellante aveva tradito la fiducia che gli era stata accordata e che dal suo comportamento
non emergeva alcun elemento che giustifichi la concessione delle generiche ed una
riduzione della pena, determinata per altro in misura pari al minimo edittale.
Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione su
tali punti, laddove è il ricorso a rivelarsi generico poiché si limita ad evocare le ra-

sta di sostituzione della pena detentiva, dovendo escludersi, in particolare, che la
circostanza – invero non verificabile – che l’espulsione sia stata eseguita dopo un
periodo di detenzione domiciliare possa giustificare una trasgressione immediata del
divieto di reingresso e legittimare la concessione di attenuanti generiche.

2. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore
della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
C 1.000, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.

Q.

M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle
spese processuall e della somma di C 1.000 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2012.

gioni contingenti e strumentali che avevano indotto l’imputato a formulare la richie-

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