Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8932 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8932 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HYSENI JASIN N. IL 22/03/1960
avverso la sentenza n. 2100/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto
– che la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato quella di primo grado, impugnata da che aveva condannato
l’appellante ilysenl Jasin alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato di
porto senza giustificato motivo di strumenti da punta e taglio atti ad offendere
(coltello acuminato a lama liscia lunga 24 cm);
– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

legge, con riferimento all’affermazione di colpevolezza del ricorrente, ed in
particolare alla mancanza di adeguata spiegazione delle ragioni per cui doveva
ritenersi non giustificato il porto del coltello sequestrato ed inverosimili le
spiegazioni dell’imputato, secondo cui lo stesso, veniva usato sul luogo di lavoro
(cantiere edile), durante la pausa pranzo, essendo egli solito portarsi da casa un
panino, evidenziando al riguardo: (a) che l’unico teste indotto dalla difesa
escusso in dibattimento, aveva confermato la circostanza che Hysent Jasin era
solito consumare nella pausa pranzo del cibo che si portava da casa (panino)
salvo dichiarare, a ragione del fatto che aveva lavorato con l’imputato solo alcuni
giorni, di non ricordare se il coltello sequestrato era effettivamente quello
utilizzato dall’imputato per tagliare il panino; (b) che la deposizione di tale teste
era stata travisata dal primo giudice; che del tutto incongruamente il primo
giudice aveva deciso di non escutere gli altri testi indotti dalla difesa sulla
circostanza, nonostante la prova si rivelasse decisiva; (c) che del tutto
illegittimamente i giudici di appello avevano deciso di non disporre la
rinnovazione del dibattimento e procedere all’assunzione della prova, ritenendola
superflua, malgrado il suo carattere decisivo;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è Inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente
infondati;
– che le censure sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella riproposizione In
questa sede, di deduzioni difensive già esaminate e disattese dai giudici di
appello con motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici;
– che il collegio deve rilevare, infatti, che il quadro probatorio a carico del
ricorrente esposto nella sentenza impugnata ed il ragionamento su di esso svolto
dai giudici di appello, forniscono una specifica risposta alle censure mosse alla
sentenza di primo grado e riproposte in questa sede e, in particolare, danno
conto degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione della

per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di

contravvenzione ex art. 4, comma 2° I. 110/1975, avendo valorizzato, in
particolare, per l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente, sia la
circostanza in fatto che il controllo dell’imputato era stato eseguito il 16 giugno
2006 alle ore 00,30, dopo la segnalazione di una lite in corso tra lo stesso e d
altra person, sicché appariva inverosimile – per le condizioni di tempo e di luogo
– la giustificazione addotta, per altro neppure nell’immediatezza dei fatti,
secondo cui il coltello che lo Hyseni Jasin aveva cercato di nascondere alla vista
degli agenti dl polizia, veniva utilizzato per pulire il cibo del suo pranzo al sacco

teste secondo cui i pranzi sul cantiere veniva effettuati con coltello e forchetta
portati da casa, era comunque decisivo il rilievo che la circostanza legittimatrice
Il porto deva rivestire carattere di attualità rispetto al momento della
consumazione del comportamento vietato;
– che manifestamente infondate si rivelano anche le ulteriori deduzioni difensive
relative alla mancata assunzione di tutti i testi indotti dalla difesa e la mancata
rinnovazione in appello dell’istruttoria dlbattimentale, ove si consideri che nella
sentenza impugnata si afferma che la mancata assunzione dei testi nel giudizio
dl primo grado è da ricollegarsi ad una rinuncia della difesa dell’imputato, e
quanto alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, che nel giudizio
di appello tale rinnovazione, postulando una deroga alla presunzione di
completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di
istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia
assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non
poter decidere allo stato degli atti, e, per altro verso, che il giudice di merito ha
dimostrato, in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la
sufficiente consistenza e l’assorbente concludenza delle prove già acquisite;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

consumato nella pausa dal lavoro, giacché a prescindere dalla deposizione del

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