Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8931 del 14/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8931 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO ALESSANDRO N. IL 09/04/1965
avverso la sentenza n. 834/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/01/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 14/11/2012

Ritenuto in fatto

– che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza deliberata Il 28 gennaio 2008,
ha confermato quella di prima grado emessa dal Tribunale di Livorno il 13 giugno
2006 che aveva condannato Esposito Alessandro alla pena di giustizia nonché al
risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile Crispino Maria,
siccome colpevole del reato di molestie previsto e punito dall’art. 660 cod. pen.,

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento: a) in via preliminare, perché il reato era irrimediabilmente estinto per prescrizione, maturata sin
dal settembre 2008, laddove la sentenza di condanna in appello gli era stata notificata solo nel novembre 2011; b) per vizio di motivazione, stante l’assenza di
una prova certa della penale responsabilità, avendo i giudici del merito valorizzato ai fini dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, già convivente con l’Imputato ed in lite con lo
stesso anche in sede giudiziaria e per ciò scarsamente attendibile, senza sottoporre le stesse ad attenta verifica, tanto più necessaria, ove si consideri che tutti
I testi escussi (le insegnanti dell’asilo frequentato dalla figlia della persona offresa, si erano limitate ad riferire che l’autore di alcune telefonate moleste, dirette
ad ottenere il numero di telefono della Crispino, provenivano da persona che parlava con accento fiorentino, laddove l’Esposito era nati a Livorno e da sempre risiedente in quella città;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente
Infondati;
– che in particolare, quanto al secondo motivo d’impugnazione, è agevole rilevare, che l’assunto difensivo secondo cui i giudici di merito avrebbero valorizzato al
fine dell’affermazione di responsabilità dell’imputato degli elementi di prova – la
sola deposizione della persona offesa – priva in realtà di carattere decisivo, sia
perché non sottoposta ad adeguata verifica circa la sua attendibilità, sia perché
la stessa non ha trovato riscontri significativi nelle dichiarazioni dei testi escussi,
e da ritenersi pertanto insufficiente a fondare una pronuncia di condanna “oltre
ogni ragionevole dubbio”, si risolve in ultima analisi, in una richiesta di “rilettura”

commesso in Livorno dal gennaio al marzo 2004;

delle risultanze processuali poste a fondamento della decisione, non consentita in
sede di legittimità, avendo In particolare i giudici di appello, con plausibile motivazione, immune da vizi logici e giuridici, rimarcato il pericolo che la persona offesa avrebbe corso nel rendere dichiarazioni calunniose proprio a ragione dell’aspro contenzione esistente con l’ex convivente, e la valenza confermativa delle
dichiarazioni accusatorie della persona offesa rappresentata dalle dichiarazioni
delle maestre, che non può ritenersi inficiata dalla mancata percezione da parte

no;
– che manifestamente infondata risulta altresì l’eccezione di prescrizione, ove si
consideri, per un verso, che il termine di prescrizione, nel caso in cui le condotte
che integrano il reato siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di
condotte, ha inizio dalla commissione dell’ultima , configurandosi nella specie il
fatto illecito come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata; dall’altro, che la condotta contestata all’imputato risulta essersi protratta almeno
sino al marzo 2004 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel giugno 2006, prima quindi dello spirare del termine di prescrizione di anni quattro, e
quella di appello il 28 gennaio 2008, prima quindi dello spirare del termine massimo di prescrizione, indipendentemente dalle cause di sospensione ed interruzione, a nulla rilevando ai fini del decorso della prescrizione il ritardo nella notifica dell’estratto contumaciale e fermo restando che l’inammissibilità del ricorso
per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza del motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (così ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep.
21/12/2000, Rv. 217266, Imp. De Luca);

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
Ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

del testi della pretesa diversità esistente tra il dialetto livornese e quello fiorenti-

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