Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8931 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8931 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIULIANELLI PAOLO N. IL 29/10/1974
avverso la sentenza n. 364/2013 TRIBUNALE di ANCONA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

RILEVATO IN FATTO:

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non deducendosi in esso (né risultando
dal testo dell’impugnata sentenza) che la richiesta di applicazione della pena fosse
stata subordinata alla concessione della sospensione condizionale o che questa fosse
stata comunque ricompresa nell’accordo intervenuto fra le parti, e dovendosi al
riguardo richiamare il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale (del tutto
ignorato, però, nell’atto di gravame) secondo cui, nel procedimento previsto dall’art.
444 c.p.p., il beneficio in questione non può essere concesso d’ufficio dal giudice (in
tal senso, fra le altre: Cass. IV, 6 dicembre 1995 — 3 gennaio 1996 n. 4030, Merlo,
RV 203310; Cass. VI, 9 giugno — 18 luglio 1997 n. 7109, Lauretta ed altri, RV
208236; Cass. V, 23 giugno —5 ottobre 1998 n. 4121, Pellino, RV 211506; Cass. V,
23 giugno —5 ottobre 1998 n. 4124, Foti, RV 211508; Cass. IV, 21-31 ottobre 2008
n. 40950, Ciogli, RV 241371);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
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– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a GIULIANELLI Paolo, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione ed euro 180 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, lamentando come ingiustificata la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena;

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