Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8931 del 08/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8931 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIVIERA MASSIMO N. IL 24/12/1973
avverso l’ordinanza n. 265/2015 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
01/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/01/2016

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Trieste ha confermato la misura della custodia
cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Udine a Riviera Massimo per il reato di furto aggravato in abitazione.

riconosciuta professionalità in materia di furto in abitazione e le modalità del
fatto specifico rendano inidonea qualsiasi misura meno afflittiva.

2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto personalmente ricorso per
Cassazione l’imputato dolendosi della motivazione – ritenuta apodittica – con cui
è stata esclusa l’idoneità della misura degli arresti domiciliari – seppur presidiata
da dispositivi di controllo elettronico – a fronteggiare le esigenze di prevenzione e
tutela sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha spiegato che i due precedenti per evasione, di cui è gravato
Riviera, rendono inidonea anche la misura degli arresti domiciliari presidiata da
strumenti di controllo elettronico, perché non impediscono comunque l’evasione
del prevenuto e la commissione di ulteriori reati. La motivazione non è per nulla
apodittica o assertiva, giacché valorizza un dato reale ed effettivamente
dimostrativo della inadeguatezza della diversa misura richiesta, seppur presidiata
da un congegno elettronico che consenta di monitorare, se mantenuto sulla
persona, i movimenti della stessa, ma non esclude che possa essere rimosso né
impedisce l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (cosa che Riviera ha
già fatto, seppur consapevole delle conseguenze a cui andava incontro). Il
braccialetto elettronico consente di controllare, infatti, che il detenuto rimanga
nel raggio d’azione di due periferiche: quella applicata alla sua persona e quella
installata in casa, ma non impedisce al soggetto controllato di “evadere”, cioè di
sottrarsi al controllo, e perpetrare altri reati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento

2

Il Tribunale ha ritenuto che i precedenti penali del prevenuto, la

a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1/ter, disp.

Così deciso 1’8-1-2016

Att. cod. proc. penale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA