Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8930 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8930 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAGLIOCCO FEDERICO N. IL 23/08/1968
avverso la sentenza n. 3210/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 14/11/2012
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte dl Appello di Firenze ha confermato
quella di primo grado che aveva dichiarato Magliocco Federico colpevole del reato di
cui all’art. 2 della legge n. 1423 del 1956 e lo aveva condannata alla pena di giustizia per avere contravvenuto al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Firenze.
Con l’appello l’imputato aveva dedotto la nullità del procedimento di applicazione del
l’imputato era stato deferito all’Autorità giudiziaria in relazione all’occupazione abusiva di un’immobile; su tali doglianze la sentenza impugnata ha risposto che il provvedimento amministrativo adottato nei confronti dell’imputato era legittimo, risultando esso adeguatamente motivato relativamente ai profili di pericolosità per la
sicurezza e la tranquillità pubblica del protrarsi della permanenza dello stesso in Firenze, evidenziando che l’imputato, oltre ad occupare abusivamente un immobile
aveva partecipato, altresì, allo scontro fisico avuto dagli occupanti con i poliziotti incaricati dello sgombero dell’immobile.
L’impugnazione è inammissibile.
Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso si risolvono, infatti, nella sostanziale riproposizione nel presente giudizio di legittimità, di questioni (legittimità del
foglio di via) già esaminate e decise dai giudici dl appello con motivazione immune
da vizi logici o giuridici, senza indicare alcuna significativa circostanza che evidenzi
nella sentenza impugnata un’effettiva insufficienza argomentativa, avendo i giudici
di appello evidenziato, in particolare, come la difesa, all’esito del giudizio, non avesse fornito alcun elemento dimostrativo dell’estraneità del Magliocco all’occupazione
dell’immobile ed agli atti di resistenza allo sgombero che avevano cagionato lesioni
agii agenti di polizia incaricati di eseguirlo.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese e di una adeguata sanzione pecuniaria
P.
Q.
M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012
Il co
liere estensore
Il Pr sidente
foglio di via perché sfornito di adeguata motivazione, limitandosi a segnalare che