Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 893 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 893 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Cutrona Salvatore, n. a Catania il 26/07/1970;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 11/02/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Marinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udite le conclusioni dell’Avv. P. Fioravanti che si è associato;

RITENUTO IN FATTO

1. Cutrona Salvatore ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte
d’Appello di Firenze in data 11/02/2014 che, in parziale riforma della sentenza di
condanna del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena ad anni quattro e mesi due
di reclusione ed euro 20.600 di multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, 110 e 81 cpv. c.p. in relazione alla illecita detenzione di

Data Udienza: 17/11/2015

complessivi gr.594 di resina di cannabis indica con principio attivo di mg. 89,725
corrispondenti a 3.589 dosi singole e gr. 18,798 di hashish e marijuana per mg.
3.109 di sostanza pura corrispondente a 124 dosi singole destinata ad uso non
esclusivamente personale.

2. Con un unico motivo lamenta inosservanza del contenuto della sentenza della

275 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

La sentenza impugnata ha determinato la pena irrogata all’imputato

muovendo da una pena base di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa e,
pertanto, tenendo conto di un quadro edittale (quello ricompreso cioè tra sei e
venti anni di reclusione e tra 26.000 e 260.000 di multa) successivamente alla
decisione mutato, per effetto dalla sentenza della Corte Cost. n. 32 del
12/02/2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.11 del 05/03/2014, di
illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies del d.l. n. 272 del 2005
convertito in I.n. 49 del 2006; detta declaratoria di incostituzionalità ha infatti
comportato la reviviscenza, per le droghe cosiddette “leggere” come quelle di
specie, dell’originario quadro edittale del d.P.R. n. 309 del 1990 ricompreso tra
due e sei anni di reclusione e tra lire 10.000.000 (euro 5.164) e lire 150.000.000
(euro 77.469) di multa.
Ne consegue che, pur essendo gli effetti della sentenza di illegittimità decorsi,
secondo quanto previsto dall’art. 136 Cost., da un momento successivo alla data
di pronuncia della sentenza, e dunque pur essendo il motivo di ricorso in sé
infondato, attesa la illegalità della pena irrogata (tale essendo anche quella
determinata sulla base di una quadro sanzionatorio successivamente
radicalmente modificato in senso più favorevole : cfr. Sez. 3, n. 36357 del
19/05/2015, Testani, Rv. 264880) rilevabile d’ufficio (cfr. Sez. U. n. 46653 del
26/06/2015, Della Fazia, non massimata)

la sentenza impugnata deve essere

annullata relativamente alla determinazione della pena da effettuarsi alla stregua
dei nuovi, rivissuti, parametri.

P.Q.M.

2

Corte cost. n. 32 del 2014 di illegittimità degli artt. 4 bis e 4 vícies ter del d.l. n.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di
Firenze per la determinazione della pena.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

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