Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 893 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 893 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZA MIRKO N. IL 11/10/1978
avverso la sentenza n. 5426/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha

sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena, la sentenza di prime
cure che aveva condannato Piazza Mirko per il reato di possesso e fabbricazione

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge riguardo alla mancata affermazione della
non punibilità a cagione della grossolanità del falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa grossolanità
del falso, perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di
legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e,
per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in
tema di c.d. grossolanità del falso;
– che il falso c.d. grossolano non punibile sia soltanto quello facilmente
riconoscibile ictu oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è
tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della
falsificazione (v. da ultimo Cass. Sez. V 13 luglio 2011 n. 38349): sicché, avendo
la Corte di merito considerato che la falsità in oggetto non fosse rilevabile prima
facie ne deriva che l’impugnata sentenza si sottrae a censura anche sotto tale
aspetto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

di un documento d’identità falso (articolo 497 bis cod.pen.);

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1 1 11 novembre 2013.

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