Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8929 del 14/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8929 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RASCHILLA’ GIUSEPPE N. IL 23/09/1971
avverso la sentenza n. 5106/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
11/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 14/11/2012
La S.C. di Cassazione – VII sezione penale,
letto il ricorso proposto nell’interesse di Raschillà Giuseppe avverso la sentenza
della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe, che riformando parzialmente
quella di primo grado lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto siccome
colpevole del reato di porto ingiustificato di uno strumento atto ad offendere (coltello a serramanico Icon lama unga 9 cm);
rilevato che nel ricorso si deduce violazione di legge con riferimento al mancato
era stato rinvenuto nel vano portaoggetti della portiera di un auto e non direttamente sulla sua persona;
considerato che il ricorso si risolve in censure manifestamente infondate ed in
valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità, prospettate nei confronti di
un provvedimento giurisdizionale correttamente e congruamente motivato in ogni
punto, tenuto conto che il fatto di lieve entità è stato escluso in base a dati oggettivamente verificati: la lunghezza complessiva del coltello e della lama trovata in possesso del prevenuto nonché la circostanza, desunta dal verbale di perquisizione e
sequestro, che l’imputato unitamente al coltello risultava detenere anche una pistola
giocattolo, del tutto somigliante ad un’arma vera; le condizioni di tempo e di luogo
In cui avvenne il porto; la negativa personalità dell’imputato, quale desumibile dal
fatto contestato e dai suoi precedenti;
che il ricorso è pertanto inammissibile;
che alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una adeguata sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 alla cassa delle ammende.
Roma, 14 novembre 2012.
Il C
igliere estensore
Il P esidente
riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, tenuto conto che il coltello