Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8928 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8928 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AB1SZUZZESE SALVATORE N. IL 27/11/1981
SAVINO DOMENICO N. IL 03/11/1986
avverso la sentenza n. 366/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TORRE DEL
GRECO, del 18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 09/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che la suddetta condizione, o
altra fra quelle previste dalla legge, fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre:
Cass. IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile
— 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30 giugno
2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG
c. Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin,
RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV
252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al ver mento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deci ‘n o a, il 9 gennaio 2014.

2 4 F E 8 2014
Il Funzionario Giudiziario

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
ad ABORUZZESE Salvatore e SAVINO Domenico, per il reato di furto aggravato in
abitazione, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura, per ciascuno, di
anni uno di reclusione ed euro 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
degl’imputati, lamentando carenza di motivazione con riferimento, essenzialmente,
alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA